29/05/2025
L'ottobre 2022 segna una data fondamentale per il sistema giudiziario italiano. Il Governo Meloni, in continuità con i lavori avviati durante il Governo Draghi, promulga due distinti decreti legislativi — entrambi datati 10 ottobre 2022 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre — che riformano in modo organico, rispettivamente, il processo civile e il processo penale. Entrambi vengono comunemente denominati Riforma Cartabia, in onore di Marta Cartabia, Ministra della Giustizia del Governo Draghi e prima donna a ricoprire tale incarico.
La riforma non è frutto di una scelta politica autonoma: nasce da precisi impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La riforma del sistema processuale penale è finalizzata, in particolare, a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti per rispettare gli impegni assunti dall'Italia in relazione al PNRR, ossia la riduzione entro il 2026 del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. Un obiettivo analogo orienta anche la riforma civile.
È essenziale, fin da subito, distinguere i due provvedimenti, spesso confusi nel dibattito pubblico: il D.Lgs. n. 149/2022 attua la delega conferita con la L. 206/2021 e riguarda il processo civile; il D.Lgs. n. 150/2022 attua la delega conferita con la L. 134/2021 e riguarda il processo penale. Sono due riforme distinte, con finalità e strumenti diversi, pur condividendo lo stesso nome e la stessa ispirazione.
La riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022)
Il D.Lgs. n. 149/2022 è entrato in vigore il 18 ottobre 2022 ed è applicabile ai procedimenti civili instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Si tratta di una corposa novella che invade ogni settore della materia, incidendo non solo sul codice di procedura civile, ma anche su molteplici leggi speciali. Le novità investono tanto i principi generali quanto le regole di dettaglio, tanto il processo ordinario di cognizione quanto plurimi procedimenti speciali, il processo di esecuzione e quello cautelare. Una particolare attenzione viene riservata ai metodi alternativi di componimento della lite, nella prospettiva della cosiddetta degiurisdizionalizzazione.
Il rito ordinario e il procedimento semplificato di cognizione
Una delle innovazioni più rilevanti sul piano strutturale riguarda il primo grado di giudizio. La riforma introduce al Libro II del Codice di procedura civile il "procedimento semplificato di cognizione", che sostituisce il rito sommario introdotto dalla L. n. 69/2009. Tale rito può trovare applicazione quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa. Questo strumento mira a differenziare i procedimenti in base alla loro complessità, evitando di sottoporre cause semplici allo stesso iter riservato a quelle articolate.
La riforma del diritto di famiglia
Il D.Lgs. 149/2022 ha introdotto nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano la persona e la famiglia, contenute nel nuovo Titolo VI-bis del Libro II del codice di procedura civile ("Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie"), in particolare negli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. Fra le novità più significative in questo ambito, la riforma introduce la possibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento del matrimonio, superando così la storica necessità di instaurare due procedimenti distinti.
Le ADR: mediazione e negoziazione assistita
Il D.Lgs. 149/2022 ha recepito le innovazioni previste dalla Riforma Cartabia con riferimento ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) — mediazione e negoziazione assistita — rafforzandone il ruolo nel sistema civile. L'obiettivo è deflazionare il carico dei tribunali spingendo verso la composizione stragiudiziale delle controversie. La mediazione telematica, in particolare, consente oggi lo svolgimento dell'intero procedimento in forma digitale, con atti formati e trasmessi secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale.
La digitalizzazione del processo civile
La riforma mira a velocizzare i tempi del processo civile intervenendo sia su alcuni aspetti dell'iter processuale, sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 164/2024) ha ulteriormente rafforzato questo percorso, prevedendo il trasferimento di tutti gli atti processuali esclusivamente tramite il Processo Civile Telematico (PCT) ed eliminando i riferimenti alla cancelleria cartacea.
La riforma del processo penale (D.Lgs. 150/2022)
Il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la riforma della giustizia penale introdotta dal D.Lgs. n. 150/2022. La riforma innova profondamente il sistema sanzionatorio e il processo, rafforza la giustizia riparativa e dà nuovo impulso al processo penale telematico.
Prescrizione e improcedibilità: una distinzione fondamentale
Questo è probabilmente il punto più frainteso nel dibattito pubblico e vale la pena chiarirlo con precisione. Il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado non è un'invenzione della Riforma Cartabia: era già stato introdotto dalla cosiddetta Legge Bonafede (L. 3/2019). La Riforma Cartabia si è limitata ad affiancare a tale blocco il nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata delle impugnazioni.
I due istituti sono giuridicamente distinti: l'improcedibilità non estingue il reato come fa la prescrizione, ma preclude soltanto la prosecuzione del processo. In pratica, il giudizio di appello deve concludersi entro due anni e il giudizio di Cassazione entro un anno; decorsi tali termini, il procedimento è dichiarato improcedibile. È prevista anche la possibilità di proroga: la prima, di massimo un anno per l'appello e di sei mesi per la Cassazione, può essere concessa in presenza di procedimenti particolarmente complessi. L'improcedibilità, infine, è rinunciabile da parte dell'imputato, che può scegliere volontariamente di essere giudicato, e non si applica ai reati puniti con l'ergastolo.
L'udienza di comparizione predibattimentale
Fra le molteplici novità apportate al codice di procedura penale, il D.Lgs. 150/2022 ha introdotto all'art. 554-bis c.p.p. l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta. Si tratta di un istituto del tutto nuovo per i procedimenti di competenza del Tribunale monocratico: questi saranno preceduti da una sorta di udienza preliminare deputata a controllare la fondatezza della pretesa punitiva. Il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Lo scopo è evitare dibattimenti inutili e costosi, destinati con alta probabilità all'assoluzione.
Le indagini preliminari
Le indagini preliminari devono concludersi entro un anno dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Tale termine è ridotto a sei mesi quando si procede per una contravvenzione ed è aumentato fino a un anno e sei mesi per i gravi delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. Anche per le archiviazioni la riforma introduce un nuovo criterio: il pubblico ministero deve richiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, allineando così la fase investigativa con la logica complessiva della riforma.
Le pene sostitutive e il sistema sanzionatorio
La riforma interviene in modo significativo anche sul diritto penale sostanziale. Le misure sostitutive della pena detentiva possono essere applicate in caso di condanne fino a quattro anni, mentre in precedenza il limite massimo era di due anni. Uno degli elementi più innovativi della riforma è l'introduzione sistematica delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, con l'obiettivo di rendere il processo penale più efficiente, più umano e più orientato alla deflazione carceraria.
La giustizia riparativa
Per la prima volta nel nostro ordinamento, la legge Cartabia disciplina in modo organico la giustizia riparativa, introducendo la figura del mediatore penale che offre alle parti in conflitto uno spazio riservato con il fine di riaprire il dialogo interrotto dal reato. La procedura può essere attivata in ogni fase del processo penale.
La digitalizzazione del processo penale
Per attuare gli obiettivi fissati nel PNRR, la riforma introduce specifiche disposizioni volte alla digitalizzazione del processo penale. I nuovi artt. 110, 111-bis e 111-ter c.p.p. impongono il deposito, la formazione e la raccolta di atti e documenti processuali in via telematica. Inoltre, l'art. 148 c.p.p. prevede modalità di notifiche telematiche e consente all'indagato di eleggere domicilio per le notificazioni presso un indirizzo telematico.
Un bilancio a tre anni dall'entrata in vigore
L'approvazione della riforma è in linea con gli impegni europei e con gli obiettivi del PNRR, ma la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi non sono sufficienti se non sono accompagnate da un controllo di qualità dell'esito del processo. La scelta di orientarsi verso una giustizia più veloce può portare a problematiche nel merito della decisione finale, soprattutto per quanto riguarda i diritti degli imputati e la tutela della difesa.
La Riforma Cartabia non è dunque un punto d'arrivo, ma un cantiere aperto: già nel 2024 sono stati emanati decreti correttivi sia per la parte civile che per quella penale, a testimonianza della difficoltà di tradurre in pratica una riforma di tale ampiezza. La sua valutazione definitiva dipenderà dalla capacità del sistema giudiziario — magistratura, avvocatura e personale amministrativo — di recepirne lo spirito, oltre che la lettera.
Riferimenti normativi principali: L. 206/2021; L. 134/2021; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo civile); D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (correttivo penale)
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