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Quando è valida la notifica tramite la PEC

Scopri come richiedere un sollecito di pagamento tramite PEC

Scopri il modo giusto per richiedere un sollecito di pagamento tramite PEC

22/12/2021

Inviare un’intimazione di pagamento tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di un ente della Pubblica Amministrazione è prassi, ma bisogna fare attenzione alle modalità con cui viene inviata poiché non è considerabile un’operazione legittima in qualsiasi caso. Ci sono infatti alcuni casi in cui una notifica può essere considerata nulla, e pertanto contestabile da parte del ricevente. Recentemente, infatti, è accaduto che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma si è dovuta esprimere in merito ad una notifica di riscossione tramite PEC inviata ad un contribuente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), dichiarandola non valida. La notifica tramite PEC infatti è stata inviata da un indirizzo non presente negli elenchi pubblici: pertanto, doveva essere considerata nulla ed inesistente.

Notifiche PEC e ricorso

La CTP ha quindi accolto il ricorso del contribuente, il quale aveva ricevuto tramite PEC un’intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali già notificate in precedenza, dichiarando illegittima la notifica ed annullandola: analizzando le ricevute di avvenuta consegna è risultato, infatti, che il mittente aveva un indirizzo PEC diverso dagli indirizzi preposti all’invio di notifiche elencati sul sito web dell’AdER. Non solo: chi invia la notifica è anche tenuto ad indicare all’interno della stessa l’elenco pubblico in cui è contenuto l’indirizzo di invio; in questo caso, addirittura, i diversi indirizzi PEC del mittente non erano presenti in nessuno degli indirizzi PEC della pubblica amministrazione disposti dalla legge. Pertanto, l’atto di intimazione doveva essere annullato a causa della sua illegittimità.

La CTP ha quindi fatto riferimento sia alla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/2019, sia all’art. 3 bis, comma 1 della legge n. 53/1994, nel quale si dice che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”: stando all’articolo 11 della stessa legge, quindi, la notificazione deve essere ritenuta non valida. La sentenza della CTP è la n. 11779/2021 ed ha stabilito che “la notificazione con modalità telematica deve essere eseguita ricorrendo ad indirizzi PEC risultati dai pubblici elenchi, con espressa indicazione dell’elenco da cui gli stessi indirizzi sono stati estratti, in virtù del combinato disposto dell’articolo 3 bis, legge n. 53/1994 e articolo 16-ter del D.L. 179/12, convertito dalla legge n.221/12”.

Notifiche PEC: verificare gli elenchi pubblici

Gli elenchi pubblici contenenti gli indirizzi PEC consultabili sono menzionati all’interno dell’articolo 16 ter del D.L. 179/2012. I più conosciuti tra questi elenchi pubblici sono sicuramente il Registro PA, all’interno del quale sono contenuti i numerosi indirizzi PEC che si riferiscono alle pubbliche amministrazioni, e l’elenco INI-PEC, il quale possiede tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi a professionisti ed imprese che operano sul territorio italiano. Sul sito web dell’AdER sono presenti due indirizzi PEC, che figurano ambedue all’interno degli elenchi sopramenzionati: uno si trova all’interno del registro INI-PEC e l’altro all’interno del Registro PP.AA. Perciò, dal momento che si trattava di un atto di esecuzione forzata esattoriale, l’atto di intimazione del pagamento doveva essere inviato tramite uno di questi due indirizzi: nessuno dei due, però, è stato utilizzato per l’invio della notifica.

Notifiche PEC: ulteriori elenchi pubblici

Oltre ai già precedentemente menzionati elenchi (registro INI-PEC e Registro PP.AA.), ve ne sono altri:

  • Registro Imprese: previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
  • Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), all’interno del quale è possibile consultare l’indirizzo PEC ed i dati identificativi di soggetti che appartengono ad un ente pubblico, di professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, di ausiliari del giudice che non appartengono ad un ordine di categoria o appartenenti ad enti/ordini professionali il cui albo non è stato ancora inviato al Ministero della Giustizia
  • Indice Pubbliche Amministrazioni (IPA)

(fonte immagine: Yandex.com)

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