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Consiglio di Stato boccia avvocati e consulenze gratis al Mef

Consiglio Stato boccia avvocati e consulenze gratis al Mef

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla questione bandi

09/12/2021

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla questione bandi e ha sancito un punto fermo: le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ai professionisti di svolgere collaborazioni gratuite. I COA di Napoli e di Roma infatti avevano impugnato il bando del MEF e hanno ottenuto l’annullamento per indeterminatezza. La sentenza ad ogni modo non nega in moto categorico la possibilità per le PA di richiedere prestazioni gratuite, anche se questo va in contrasto con la legge sull'equo compenso. Non è una vittoria completa per il COA, ma un punto di partenza per le battaglie future. L’obiettivo è una legge che vieti le consulenze gratuite, che ledono la dignità e il decoro dell’avvocatura.

Il ricorso del Consiglio degli Avvocati di Roma e Napoli

La vicenda giudiziaria inizia con il ricorso al CdS dei Consigli degli Avvocati di Roma e Napoli alla sentenza del Tar di Roma n. 11410/2019. In quella sentenza, il Tar legittimava il bando che parlava di conferimento d'incarichi di consulenza a titolo gratuito da parte del MEF. Il bando fa riferimento a professionalità altamente qualificate in grado di offrire consulenza gratuita per la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto - nazionale ed europeo - societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell'adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l'altro, dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari.

Il bando inoltre richiedeva una consolidata esperienza accademica di almeno 5 anni e una formazione consolidata di almeno 5 anni in ambito europeo o internazionale. L’accordo contrattuale sarebbe durato per un tempo massimo di due anni non rinnovabili e il professionista avrebbe potuto recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni. Secondo il COA, la gratuità viola la regola dell’equo compenso perché in contrasto con questi parametri:

- contrario a diverse norme della Costituzione e alla nuova disciplina della professione forense

- contrario al dlgs n. 50/2016 e alle linee guida ANAC sull'affidamento dei servizi legali

- affetto da eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione

Secondo il Tribunale, la prestazione gratuita non andava in contrasto con la legge o le norme deontologiche forensi. In questo caso, non si parla di equo compenso: secondo il tribunale, questa tipologia di compenso non violava la legge o le norme deontologiche forensi e si può parlare di equo compenso solo quando la prestazione è a titolo oneroso. Secondo il COA, la sentenza del TAR è ingiusta soprattutto nella parte in cui afferma che la genericità è un pregio e non un difetto del bando e nella parte in cui si ammette la legittimità di una prestazione gratuita.

Secondo il COA, il bando è da annullare perché non è determinato, trasparente e appare discriminatorio e in contrasto con il decoro e a dignità della professione forense e non può essere svolta a titolo gratuito. Inoltre, vengono criticate anche le regole nella selezione e nella scelta dei professionisti.

La risposta del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso del COA e ha dato accolto solo la parte relativa alla formazione dell'elenco dei professionisti e l'affidamento degli incarichi presenti nel bando del MEF. Per quanto concerne invece la gratuità della prestazione, Il Consiglio di Stato ha affermato che in Italia non esiste alcuna norma che vieta di prestare le proprie energie lavorative al fine di ottenere un vantaggio o un ritorno diverso dal denaro. Di conseguenza, non è possibile impedire al professionista di esercitare attività a titolo gratuito perché non è escluso che egli possa trovare gratificante contribuire alla gestione della cosa pubblica anche senza percepire un reale compenso.

La collaborazione richiesta inoltre non è continuativa, ma eventuale e occasionale e il professionista inoltre non deve recarsi presso la sede della PA, non ha orari e non viene chiesta una disponibilità continua. Nella sentenza si legge che “la tenuta costituzionale del sistema basato sulle richieste di prestazioni gratuite da parte delle Pubbliche Amministrazioni si può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti, di modo che in questo nuovo mercato delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri”.

(fonte immagine: Yandex.com)

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