18/06/2026
A meno di due mesi dalla piena applicazione del Regolamento UE 2024/1689, gli avvocati si trovano al centro di un doppio binario normativo — europeo e nazionale — che ridefinisce responsabilità, obblighi informativi e persino i parametri del compenso professionale. Ecco cosa serve sapere per essere pronti.
Il 2 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2024/1689 — l'AI Act — diventerà pienamente applicabile in tutta l'Unione Europea. Per gli avvocati italiani, però, l'attesa non riguarda solo Bruxelles: nello stesso periodo si sta completando anche il recepimento nazionale, tra una legge quadro già in vigore e decreti attuativi ancora in cantiere. Il risultato è un quadro stratificato che ogni professionista dovrà conoscere, indipendentemente dal fatto che usi o non usi strumenti di intelligenza artificiale nel proprio studio.
Il quadro normativo per gli avvocati: due livelli che si intrecciano
Il primo livello è quello europeo. L'AI Act è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come Regolamento n. 1689 del 13 giugno 2024, entrato in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, avvenuta il 12 luglio 2024. Le pratiche di IA vietate e gli obblighi di alfabetizzazione in materia di IA sono entrati in vigore il 2 febbraio 2025, mentre le norme di governance e gli obblighi per i modelli di IA per finalità generali sono diventati applicabili il 2 agosto 2025. La piena applicazione, comprese le regole sui sistemi ad alto rischio, è fissata al 2 agosto 2026 — anche se un accordo politico raggiunto il 7 maggio 2026 nell'ambito del cosiddetto "omnibus per l'IA" potrebbe introdurre proroghe per alcune categorie di sistemi integrati in prodotti regolamentati.
Il secondo livello è quello italiano. La Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed è entrata in vigore il 10 ottobre 2025, rappresentando il primo intervento organico italiano sulla materia. La legge non è però un testo autosufficiente: si tratta in larga parte di una legge-delega, che demanda al Governo l'adozione di decreti legislativi attuativi. A questo proposito, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, il 10 giugno 2026, due schemi di decreto legislativo attuativi della Legge 132/2025, riguardanti tra l'altro la qualificazione dei sistemi di IA agentici e il regime di responsabilità civile e penale per i danni che ne derivano. Trattandosi di un'approvazione preliminare, i testi sono ancora soggetti a modifiche prima dell'adozione definitiva: la situazione resta quindi in evoluzione e merita un monitoraggio costante prima di trarne conseguenze operative definitive.
Avvocati e AI: giustizia è "ad alto rischio"
Il punto di maggiore interesse per l'avvocatura riguarda la classificazione dei sistemi di IA impiegati nell'amministrazione della giustizia. L'AI Act classifica come "ad alto rischio" i sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici, in considerazione del loro potenziale impatto significativo sulla democrazia e sullo Stato di diritto. Rientrano in questa categoria, in particolare, i sistemi utilizzati da un'autorità giudiziaria — o per suo conto — per assistere nella ricerca, nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a un caso concreto.
Questo significa che l'avvocato che utilizza strumenti di IA generativa per la ricerca giurisprudenziale o la redazione di atti non rientra automaticamente, come tale, nella categoria "alto rischio" — ma il perimetro è scivoloso, e quando lo strumento è destinato a supportare un'autorità giudiziaria, o ne replica le funzioni in modo strutturato, la qualificazione cambia. Per questo motivo, secondo gli osservatori del settore, anche quando opera come semplice "deployer" (utilizzatore) di un sistema altrui, l'avvocato è chiamato a un livello di diligenza superiore alla media degli altri settori professionali.
L'articolo 13 della Legge 132/2025: gli avvocati devono comunicare se utilizzano AI
Sul piano nazionale, la disposizione più rilevante per la pratica quotidiana è l'articolo 13 della Legge 132/2025, che disciplina l'uso dell'IA nelle professioni intellettuali (tra cui gli avvocati). La norma impone un obbligo di informazione al cliente: questi deve sapere se e come il professionista utilizza strumenti di intelligenza artificiale, e tale comunicazione deve avvenire con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Più in generale, la legge stabilisce che l'uso dell'IA da parte dei professionisti deve essere trasparente e finalizzato a supportare, non sostituire, il giudizio umano, evitando che l'IA influenzi indebitamente le decisioni professionali.
Da segnalare anche un risvolto economico, finora poco discusso fuori dagli ambienti specialistici: la legge prevede la possibilità di introdurre un equo compenso modulabile in base alle responsabilità e ai rischi connessi all'uso di sistemi di IA da parte degli avvocati e gli schemi di decreto legislativo in esame prevedono che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale possa influenzare la determinazione dell'equo compenso, parametrando i minimi tariffari al livello di rischio del sistema utilizzato. In altre parole: l'IA non è più solo una questione di efficienza operativa, ma può diventare una variabile diretta nella determinazione del compenso professionale degli avvocati. Un un nodo che meriterà ulteriori chiarimenti attuativi.
Il rischio concreto: le "allucinazioni" e la responsabilità degli avvocati
Al di là dell'architettura normativa, il rischio più immediato per chi esercita la professione resta quello delle cosiddette allucinazioni. Si tratta dei casi in cui i sistemi di IA generativa producono risposte fattualmente inesatte o illogiche, che nei servizi legali possono tradursi in giurisprudenza fittizia, citazione di sentenze inesistenti o attribuzione errata di posizioni a giudici e studiosi del diritto. Il fenomeno non è solo teorico: la giurisprudenza internazionale, a partire dal caso statunitense Mata v. Avianca, ha già mostrato le conseguenze disciplinari e professionali di un affidamento acritico a questi strumenti.
Su questo fronte, gli Ordini territoriali si stanno muovendo con strumenti operativi propri. L'Ordine degli Avvocati di Roma ha diffuso un vademecum che traduce gli obblighi della Legge 132/2025 e dell'AI Act in una procedura "prima/durante/dopo" applicabile direttamente in studio, richiedendo tra l'altro di verificare la conformità della piattaforma utilizzata, di non caricare atti integrali o documenti sensibili su sistemi non verificati e di evitare l'uso di chatbot pubblici per testi contenenti dati riservati. Un'iniziativa analoga era già stata adottata, in via preventiva, dall'Ordine di Milano alla fine del 2024.
Cosa cambia per gli avvocati
- Doppio adempimento normativo: l'AI Act (piena applicazione dal 2 agosto 2026) e la Legge 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre 2025) si applicano in parallelo; i decreti legislativi italiani di attuazione sono ancora in fase di approvazione preliminare e potranno modificare alcuni aspetti operativi
- Obbligo di trasparenza verso il cliente: informare con linguaggio chiaro l'uso di strumenti IA non è più una buona prassi, ma un obbligo di legge (art. 13, L. 132/2025)
- Verifica umana non negoziabile: l'output di un sistema di IA generativa — soprattutto in ricerca giurisprudenziale — va sempre controllato; le "allucinazioni" possono generare responsabilità disciplinare e civile
- Attenzione ai dati riservati: evitare chatbot pubblici per documenti contenenti informazioni coperte da segreto professionale; preferire soluzioni con garanzie contrattuali sul trattamento dei dati
- Possibili effetti sui compensi: il livello di rischio degli strumenti IA utilizzati potrebbe in futuro incidere sui parametri tariffari, secondo gli schemi di decreto in discussione
(fonte immagini: Freepik)