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Ferie negate dal datore di lavoro

Ferie negate dal datore di lavoro

In alcuni casi il datore di lavoro può negare le ferie. Ecco quando può succedere

02/08/2022

Esistono casi (per fortuna molto ridotti) in cui il capo nega le ferie. Secondo la legge italiana, le ferie costituiscono un diritto fondamentale per ogni lavoratore e tale negazione costituisce un reato. Ci sono varie interpretazioni in merito, ma la Corte di Cassazione ha sancito più volte l’assoluta impossibilità di monetizzare le ferie non godute. Esistono comunque alcuni casi in cui è prevista un’indennità sostitutiva.

Diritto alle ferie fra licenziamento e reintegrazione

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il lavoratore licenziato in modo illegittimo e che successivamente viene reintegrato, ha comunque diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo compreso fra la data del licenziamento e la data di reintegrazione nel posto di lavoro.

In alternativa, ha il diritto a ricevere un’indennità sostitutiva di tali ferie non godute. Stesso discorso per la domanda di pensionamento (al lavoratore spetta l’indennità per le ferie non godute), per la cessazione del rapporto di lavoro e delle ferie non godute per malattia e cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore non riceve indennità, ha la possibilità di agire in giudizio nei 10 anni successivi. Se non accade nulla, il reato cade in prescrizione.

Chi decide le ferie e cosa dice la legge

C’è un punto da chiarire in modo chiaro e incontrovertibile: solo i dipendenti hanno diritto alle ferie e il garante è il datore di lavoro. Spetta a lui infatti il diritto di inserire, validare e gestire le ferie di ogni lavoratore. Ci sono due tipologie di ferie, quelle imposte dal datore di lavoro (che sceglie di chiudere in un determinato periodo nell’anno) e quelle legate alla presentazione della domanda per le ferie. 

Il datore di lavoro, di fronte alla richiesta di ferie da parte del proprio dipendente, può accettare il piano ferie presentato o rifiutarle adducendo una motivazione chiara e valida. In questo caso, può proporre un periodo alternativo. Il datore di lavoro non è tenuto a giustificare la bocciatura delle ferie presentate se il lavoratore ha sbagliato i termini della presentazione della domanda.

Per chiedere le ferie, naturalmente, il lavoratore deve averle maturate. La legge, in generale, prevede 4 settimane di ferie per ogni lavoratore: due vanno concesse in modo continuativo, le altre due invece possono essere erogate in modo dilazionato ma entro 18 mesi. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non si possono convertire in denaro (tranne nei casi citati sopra): qualsiasi accordo verbale o privato è punito con una sanzione amministrativa.

Ferie e malattia

Le ferie possono essere interrotte dalla malattia: questo apre scenari differenti che si devono gestire in modo diverso. Se la malattia insorge prima del godimento del periodo di ferie e dura per tutto il periodo delle stesse, le ferie si congelano: il lavoratore può goderne nel periodo successivo. Nel caso in cui la malattia compaia durante le ferie, bisogna comunicarlo in modo tempestivo. In questo caso, il certificato medico deve segnalare una condizione di salute che compromette in modo concreto la fruizione delle ferie. Un caso molto particolare e complesso è quello che connette ferie, malattia e Covid. Diritto, etica e sentenze della Cassazione si alternano in un tessuto giuridico mutevole e complesso che senza dubbio merita un approfondimento a parte.

Negazione delle ferie: cosa può fare il dipendente

Nel caso in cui un datore di lavoro neghi le ferie retribuite previste dalla legge, il lavoratore deve rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro. Essi accerteranno la violazione e nel caso in cui sia validata, comunicheranno la sanzione al datore di lavoro. La multa varia fra i 130 e 780 euro a seconda della gravità del caso. La multa non è automatica: la direzione andrà a valutare se il rifiuto è valido o se non ha diritto di essere (per esempio nel caso in cui il datore abbia proposto ferie alternative). La normativa è varia perché esistono anche casi singoli, ad esempio quando il datore di lavoro prima accorda le ferie e poi le toglie per esigenze aziendali.

In questo caso, il dipendente che ha prenotato e non è ancora partito ha il diritto a farsi rimborsare delle eventuali spese di prenotazione (caparra o prenotazione intera). Nel caso invece in cui il datore di lavoro richiami in ufficio il dipendente già in vacanza, si applica un risarcimento di tutte le spese ottenute e un ulteriore risarcimento per le ferie non godute.

(fonte immagine: Yandex.com)

(fonte articolo: Altalex) 

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