Uni.Riz.
Gestione degli atti nei processi telematici

Gestione degli atti nei processi telematici

Tutti i processi telematici hanno regole e specifiche tecniche. Ecco come gestirli e che formati inviare

03/03/2022

Tutti i processi che avvengono in via telematica, attingono non solo a fonti normative diverse ma prendono in considerazione anche diverse regole e specifiche tecniche. Questo spinge gli attori del settore ad agire in maniera difforme là dove la giurisdizione di riferimento appare differente. Parliamo di magistrati, difensori e altri soggetti esterni; Bisogna tuttavia considerare che l’applicazione delle specifiche norme “tecniche”, in tutti i diversi tipi di processo, non può prescindere e prendere spunto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal regolamento europeo eIDAS.

Dopo aver fatto queste considerazioni iniziali passiamo nel prendere in esame i diversi tipi di Processi telematici. Per approfondire l’argomento puoi prenotare la tua partecipazione al nostro corso specifico cliccando qui. Quindi ecco alcuni processi telematici che differiscono nelle modalità:

  • Modalità differenti per la realizzazione dei documenti informatici
  • Modalità diverse con le quali depositare il suddetto documento informatico
  • Regole diverse che dettano le linee per il perfezionamento del deposito telematico
  • Modi differenti di sottoscrizione degli atti
  • Modalità differenti della notifica tramite PEC da parte degli avvocati
  • Modalità differenti per provare l’avvenuta notifica PEC tramite deposito telematico
  • Modalità differenti per rendere conformi le copie informatiche o cartacee
  • Modalità differenti per il pagamento del contributo unificato
  • Modalità differenti per la determina del domicilio digitale

Entrano quindi in gioco diversi aspetti tecnici che determinano la puntualità di esecuzione dei processi telematici, partendo dal formato dell’atto.

1) Formato dell’atto

nel processo tributario telematico, le regole e specifiche tecniche prevedono che il formato dell’atto debba essere del tipo:

- PDF/A-1a o PDF/A-1b: Sarà necessario realizzare l’atto attraverso uno specifico procedimento che restituisca un file del tipo PDF/A-1a o PDF/A-1b 

- Deve essere sottoscritto con firma CADES BES: rispetto a quanto accade nel civile telematico dove si può sottoscrivere digitalmente l’atto sia con la modalità CADES che con quella PADES, e dall’amministrativo telematico dove invece è prevista la sola ed esclusiva sottoscrizione digitale in modalità PADES, nel processo tributario telematico, l’unica modalità di sottoscrizione digitale ammessa è quella CADES BES; questo nonostante la vigenza del regolamento europeo eIDAS il quale, all’articolo 46 indica che “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.

- la dimensione massima, per ogni singolo file deve essere inferiore o pari a 10 MB; nel caso la dimensione sia più elevata è necessario che il file venga separato e diviso in più file, rispettando sempre il limite dei 10MB in un massimo di 50 documenti per un totale di 50 MB per ogni invio telematico. 

Nel processo civile telematico non esistono limitazioni relative ai file singoli. Infatti pone limitazioni esclusivamente al loro insieme, posto che la “busta telematica” non superi i 30 MB.

Nell’amministrativo telematico invece non si possono allegare file superiore a 10 MB. Il totale del deposito dei file non può superare i 30 MB. Nel caso il peso complessivo superi questo limite, l’invio dovrà essere effettuato tramite UPLOAD e non tramite PEC. Tuttavia anche tramite UPLOAD vige il limite massimo di 50MB

-  Divieto di trasmissione dei file del ricorso/appello e dei documenti allegati nei formati compressi in zip, rar, etc., in quanto le regole e specifiche tecniche del tributario telematico non consentono l’utilizzo di tali tipologie di file.

nel processo civile telematico e nell’amministrativo telematico è invece possibile utilizzare i formati compressi.

2) Formato del documento

Per l’invio di ogni singolo documento informatico, la dimensione massima consentita per ogni file è di 10 MB. Qualora il file superi la dimensione massima prestabilita sarà dividerlo in più file (massimo 50).

È possibile rinominare il file come si vuole, anche se il consiglio è quello di non superare la lunghezza massima di 100 caratteri. Per evitare caricamenti troppo lunghi, il consiglio è anche quello di avere una dimensione totale dei file da trasmettere non superiore ai 50 MB per ogni upload.

Nel rispetto dell’articolo 10 comma 1 D) e comma 2 C) del decreto MEF 4 agosto 2015, tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal difensore; Invece per quanto riguarda il processo telematico civile e amministrativo è risaputo che questo venga sottoscritto digitalmente solo ciò che in cartaceo era ed è obbligo sottoscrivere mediante una firma con penna.

Per approfondire l’argomento, scopri la nostra sezione CORSI IN STREAMING. CLICCA QUI

((fonte immagine: Yandex.com)

Condividi questo articolo su: